PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Giunta storica nazionale e rete scientifica degli istituti storici nazionali).

      1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di «Giunta storica nazionale», di seguito denominata «Giunta». Essa è un ente di ricerca cui fa capo la rete scientifica composta dai seguenti istituti:

          a) Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa;

          b) Istituto storico italiano per il medio evo e scuola annessa;

          c) Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e scuola annessa;

          d) Istituto per la storia del risorgimento italiano, scuola annessa e Museo del risorgimento;

          e) Istituto italiano di numismatica.

      2. La Giunta ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e adotta il proprio statuto nonché i regolamenti concernenti l'organizzazione, il funzionamento degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza, la contabilità e il personale.
      3. La Giunta è posta sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.
(Funzioni).

      1. La Giunta:

          a) coordina l'attività di ricerca degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della loro autonomia;

 

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          b) redige la bibliografia storica nazionale;

          c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comité International des Sciences Historiques» (CISH) e le sue commissioni; provvede alla designazione dei delegati titolari supplenti che rappresentano l'Italia presso il CISH e promuove, sostiene e organizza la partecipazione degli storici italiani all'attività del CISH e delle sue commissioni;

          d) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studio anche oltre i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli istituti della rete;

          e) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici anche a livello internazionale e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;

          f) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri che conservano documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;

          g) adempie a compiti di consulenza e promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 3.
(Organi).

      1. Sono organi della Giunta:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il direttore amministrativo;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta e sovrintende allo svolgimento della sua attività; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone

 

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l'ordine del giorno. Egli è scelto tra studiosi distintisi nel campo delle scienze storiche ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di presidente della Giunta è incompatibile con quella di direttore di uno degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1. Il presidente, se professore universitario di ruolo, al fine di svolgere l'incarico, può chiedere il distacco temporaneo dall'università presso cui svolge l'attività di docenza.
      3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Giunta, dai direttori degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, quali membri di diritto, e da quattro studiosi distintisi nel campo delle scienze storiche. Questi ultimi sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Giunta stessa; a tale scopo, sei mesi prima del termine di scadenza del mandato di un membro o al verificarsi della vacanza, in caso di cessazione anticipata, la Giunta provvede, dandone adeguata pubblicità, alla raccolta delle candidature e alla loro selezione, proponendo un nome al Ministro per i beni e le attività culturali, con adeguata motivazione. La durata del mandato dei membri non di diritto della Giunta è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il presidente della Giunta, i direttori e i membri dei consigli degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, decadono, salvo coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui posizione è regolata dall'articolo 7, al compimento del settantacinquesimo anno di età. Il consiglio di amministrazione propone al Ministro per i beni e le attività culturali la nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di una terna proposta dai rispettivi consigli e può confermarli per un secondo mandato su proposta dei medesimi consigli. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di impedimento
 

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temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione e di deliberazione sui suoi regolamenti e sui suoi bilanci; adotta le misure necessarie per realizzare le economie di spesa connesse alla utilizzazione di organi e servizi in comune con gli istituti di cui all'articolo 1, comma 1.
      4. Il direttore amministrativo è un funzionario nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e sovrintende all'amministrazione e alla contabilità della Giunta. Il bilancio è articolato in sezioni che corrispondono alle istituzioni autonome accorpate strutturalmente. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con diritto di parola.
      5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile. È composto da tre membri effettivi e un membro supplente. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e il membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 4.
(Istituti della rete scientifica).

      1. Gli istituti della rete scientifica di cui all'articolo 1, di seguito denominati «istituti», con le scuole annesse, sono enti di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico; godono di autonomia scientifica, finanziaria e contabile; redigono i rispettivi statuti, secondo i princìpi e le finalità indicate al comma 2, nonché propri regolamenti di organizzazione e funzionamento.
      2. Gli istituti:

          a) provvedono alla pubblicazione e allo studio delle fonti per la storia d'Italia;

          b) promuovono ricerche negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;

 

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          c) curano la formazione in servizio di insegnanti di scuola secondaria, bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato, accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilità temporanea dai rispettivi compiti istituzionali finalizzata all'attività di ricerca;

          d) svolgono, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca in convenzione con le università, nonché attività di formazione post-dottorato continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attività;

          e) svolgono, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, attività inerenti l'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.

      3. Gli organi degli istituti sono:

          a) il direttore;

          b) il consiglio direttivo e di consulenza scientifica.

      4. Il direttore è scelto in una terna di studiosi formata dal consiglio direttivo e di consulenza scientifica dell'istituto, egli è proposto dal consiglio di amministrazione della Giunta al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo nomina con proprio decreto. Il direttore sovrintende allo svolgimento delle attività dell'istituto e presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un vicedirettore che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo. Il direttore dell'istituto dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta. Il direttore, se professore universitario di ruolo, al fine di svolgere l'incarico, può chiedere il distacco temporaneo dall'università presso cui svolge l'attività di docenza.
      5. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è composto dal direttore e da sei studiosi nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e scelti con la stessa procedura indicata all'articolo 3, comma 3, per i membri del consiglio di amministrazione della Giunta.

 

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I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il direttore e i consiglieri terminano il loro mandato al compimento del settantacinquesimo anno di età, salvo coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui posizione è regolata dall'articolo 7.
      6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione delle attività dell'istituto e di deliberazione dei suoi bilanci; approva le convenzioni stipulate dall'istituto con il Ministero dell'università e della ricerca, con il Ministero della pubblica istruzione, con i dipartimenti universitari e con altri enti pubblici e privati; approva i finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati per progetti di ricerca, pubblicazioni e manifestazioni culturali; designa i suoi componenti incaricati di seguire l'attuazione di singole ricerche. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica sceglie al proprio interno un membro cui affidare la direzione della scuola annessa e il coordinamento delle attività formative dell'istituto.

Art. 5.
(Indennità).

      1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti degli organi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 3.

Art. 6.
(Contributo statale).

      1. A decorrere dall'anno 2008, è concesso un contributo statale per il funzionamento e l'attività della Giunta e degli istituti, pari a 1.500.000 euro annui.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Disposizioni transitorie).

      1. La Giunta è costituita dalla data d'insediamento del consiglio di amministrazione. Nella sua prima composizione il consiglio è formato dal presidente, dal vicepresidente e dai presidenti degli istituti nonché dagli altri membri della Giunta centrale per gli studi storici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 3, comma 4. Entro un anno dalla data d'insediamento, il consiglio di amministrazione predispone e delibera gli schemi dei propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 2. I regolamenti sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali con la procedura di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
      2. I membri del consiglio direttivo della Giunta centrale per gli studi storici non direttori di istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data dell'insediamento abbiano compiuto più di quattro anni di permanenza in essa, si intendono all'inizio del loro secondo mandato e scadono definitivamente al termine del quadriennio dall'insediamento. I membri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora compiuto il primo quadriennio di permanenza terminano il loro primo mandato allo scadere del quadriennio dalla loro nomina e possono essere proposti per un secondo mandato indipendentemente dai limiti di età previsti dagli articoli 3, comma 3, e 4,

 

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comma 5. I membri presidenti di istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora compiuto il primo sessennio di permanenza terminano il loro primo mandato allo scadere del sessennio e possono essere confermati per un secondo mandato; se lo hanno compiuto essi si intendono prorogati per un ulteriore sessennio.
      3. I membri dei consigli direttivi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati secondo le modalità previste al comma 2 per i membri del consiglio di amministrazione della Giunta. Entro un anno dalla data di insediamento, gli stessi consigli predispongono e deliberano gli statuti e gli schemi dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1. I regolamenti sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali con la procedura di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
      4. È fatta salva la situazione differenziata dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano. L'Istituto adegua il proprio statuto, compatibilmente con la propria struttura associativa, alle norme della presente legge.

Art. 8.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

          a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002;

          b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;

          c) l'articolo 5-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.